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Decreto Ristori: le principali misure per i settori danneggiati

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria n. 269 il decreto n. 137 , c.d. Decreto Ristori da 5,4 miliardi, nel tentativo di compensare le misure restrittive contenute nell’ultimo DPCM in materia di contrasto al Covid-19.

Proprietari di ristoranti, bar e pasticcerie, gestori di discoteche e sale giochi, ma anche lavoratori dello spettacolo, dello sport, stagionali, prestatori d’opera e intermittenti colpiti dalla stretta sulle attività prevista con l’ultimo DPCM che rimarrà in vigore fino al 24 novembre prossimo.

Gli indennizzi per le attività che avevano già ottenuto i contributi con il decreto Rilancio e che sono rientrate nella chiusura del nuovo DPCM del 24 ottobre scorso, avverranno con erogazione automatica sul conto corrente entro il 15 novembre. Mentre, per le attività che non avevano richiesto contributi col decreto Rilancio ma che rientrano nella chiusura del nuovo DPCM del 24 ottobre, l’erogazione dovrebbe avvenire entro il 15 dicembre.

Ovvero, le attività direttamente colpite dalle nuove restrizioni dell’ultimo DPCM riceveranno l’indennizzo con le seguenti modalità:

  • chi aveva aderito al fondo perduto del Decreto Rilancio riceverà le somme direttamente sul proprio conto corrente da parte della Agenzia delle Entrate
  • chi non aveva aderito dovrà presentare relativa istanza secondo le modalità previste.

A differenza del precedente Fondo perduto del decreto Rilancio, in questo caso il ristoro sarà svincolato dalla perdita di fatturato.

Ecco le attività, come da tabella Allegata al Decreto Ristori che riceveranno i contributi a fondo perduto dal “decreto Ristori” approvato in data 28 ottobre 2020 dal Consiglio dei ministri:

493210 Trasporto con taxi 100
493220 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente 100
561011 Ristorazione con somministrazione 200
561012 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200
561030 Gelaterie e pasticcerie 150
561041 Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150
561042 Ristorazione ambulante 200
562100 Catering per eventi, banqueting 200
563000 Bar e altri esercizi simili senza cucina 150
591400 Attività di proiezione cinematografica 200
823000 Organizzazione di convegni e fiere 200
900400 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200
931110 Gestione di stadi 200
931120 Gestione di piscine 200
931130 Gestione di impianti sportivi polivalenti 200
931190 Gestione di altri impianti sportivi nca 200
931200 Attività di club sportivi 200
931300 Gestione di palestre 200
931910 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200
931999 Altre attività sportive nca 200
932100 Parchi di divertimento e parchi tematici 200
932910 Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400
932930 Sale giochi e biliardi 200
932990 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200
960410 Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) 200
960420 Stabilimenti termali 200
960905 Organizzazione di feste e cerimonie 200
551000 Alberghi 150
552010 Villaggi turistici 150
552020 Ostelli della gioventù 150
552030 Rifugi di montagna 150
552040 Colonie marine e montane 150
552051 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150
552052 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150
553000 Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150
559020 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150
493901 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano 200
773994 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200
799011 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200
799019 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200
900101 Attività nel campo della recitazione 200
900109 Altre rappresentazioni artistiche 200
900201 Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200
900209 Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200
920009 Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) 200
949920 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200
949990 Attività di altre organizzazioni associative nca 200

Le principali misure contenute del Decreto Ristoro per sostenere l’economia e in particolare le attività direttamente colpite dai recenti provvedimenti anti Covid:

  • contributo a fondo perduto per gli operatori IVA
  • fondo per ristoro alle società e associazioni sportive non dilettantistiche
  • credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda
  • cancellazione della seconda rata Imu di dicembre

Contributi a fondo perduto

La bozza dell’Art. 1 rubricato Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive prevederebbe un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva (ai sensi dell’articolo 35 DPR 633/72) e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 al decreto.

Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.

È prevista la possibilità di individuare con ulteriore decreto altri codici ATECO da affincare a quelli già inseriti nell’allegato della bozza di decreto e riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, se che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai DPCM anti covid.

Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra, ai soggetti riportati nell’allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.

Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.

Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:

  1. per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’art. 25, come quota del contributo già erogato;
  2. per i soggetti che non ne hanno ancora beneficiato, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5,lett c) dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

Le quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’allegato 1 del decreto.

L’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.

Per gli operatori del codice ATECO 55, il limite dei 150.000,00 euro si applica per unità produttiva.

Contributi a favore della associazioni e società sportive dilettantistiche

Con la bozza dell’art 3 rubricato Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia  e delle  finanze  il  “Fondo  per   il  sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche. Il finanziamento del Fondo è determinato nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 ed è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.

Credito di imposte per i canoni di locazione

Con la bozza dell’art 9 rubricatoCredito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda”  si prevede che per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’allegato 1 annesso al  decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del DL. n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetti altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.

La proposta è finalizzata ad estendere ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda al fine di offrire un ristoro e sostenere le imprese, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, dei settori indicati nella tabella allegata, la cui attività, a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020.

Cancellazione della seconda rata IMU

Con la bozza dell’art. 10 rubricato “Cancellazione della seconda rata IMU ” si prevederebbe secondo la bozza che, ferme restando le disposizioni dell’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 annesso al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

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