Pubblicato in Gazzetta Ufficiale Edizione Straordinaria n. 269 il decreto n. 137 , c.d. Decreto Ristori da 5,4 miliardi, nel tentativo di compensare le misure restrittive contenute nell’ultimo DPCM in materia di contrasto al Covid-19.
Proprietari di ristoranti, bar e pasticcerie, gestori di discoteche e sale giochi, ma anche lavoratori dello spettacolo, dello sport, stagionali, prestatori d’opera e intermittenti colpiti dalla stretta sulle attività prevista con l’ultimo DPCM che rimarrà in vigore fino al 24 novembre prossimo.
Gli indennizzi per le attività che avevano già ottenuto i contributi con il decreto Rilancio e che sono rientrate nella chiusura del nuovo DPCM del 24 ottobre scorso, avverranno con erogazione automatica sul conto corrente entro il 15 novembre. Mentre, per le attività che non avevano richiesto contributi col decreto Rilancio ma che rientrano nella chiusura del nuovo DPCM del 24 ottobre, l’erogazione dovrebbe avvenire entro il 15 dicembre.
Ovvero, le attività direttamente colpite dalle nuove restrizioni dell’ultimo DPCM riceveranno l’indennizzo con le seguenti modalità:
- chi aveva aderito al fondo perduto del Decreto Rilancio riceverà le somme direttamente sul proprio conto corrente da parte della Agenzia delle Entrate
- chi non aveva aderito dovrà presentare relativa istanza secondo le modalità previste.
A differenza del precedente Fondo perduto del decreto Rilancio, in questo caso il ristoro sarà svincolato dalla perdita di fatturato.
Ecco le attività, come da tabella Allegata al Decreto Ristori che riceveranno i contributi a fondo perduto dal “decreto Ristori” approvato in data 28 ottobre 2020 dal Consiglio dei ministri:
493210 | Trasporto con taxi | 100 |
493220 | Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimesse con conducente | 100 |
561011 | Ristorazione con somministrazione | 200 |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200 |
561030 | Gelaterie e pasticcerie | 150 |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150 |
561042 | Ristorazione ambulante | 200 |
562100 | Catering per eventi, banqueting | 200 |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150 |
591400 | Attività di proiezione cinematografica | 200 |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere | 200 |
900400 | Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200 |
931110 | Gestione di stadi | 200 |
931120 | Gestione di piscine | 200 |
931130 | Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200 |
931190 | Gestione di altri impianti sportivi nca | 200 |
931200 | Attività di club sportivi | 200 |
931300 | Gestione di palestre | 200 |
931910 | Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200 |
931999 | Altre attività sportive nca | 200 |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici | 200 |
932910 | Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400 |
932930 | Sale giochi e biliardi | 200 |
932990 | Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca | 200 |
960410 | Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200 |
960420 | Stabilimenti termali | 200 |
960905 | Organizzazione di feste e cerimonie | 200 |
551000 | Alberghi | 150 |
552010 | Villaggi turistici | 150 |
552020 | Ostelli della gioventù | 150 |
552030 | Rifugi di montagna | 150 |
552040 | Colonie marine e montane | 150 |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150 |
552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole | 150 |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150 |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150 |
493901 | Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200 |
773994 | Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200 |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200 |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200 |
900101 | Attività nel campo della recitazione | 200 |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche | 200 |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200 |
900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200 |
920009 | Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200 |
949920 | Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200 |
949990 | Attività di altre organizzazioni associative nca | 200 |
Le principali misure contenute del Decreto Ristoro per sostenere l’economia e in particolare le attività direttamente colpite dai recenti provvedimenti anti Covid:
- contributo a fondo perduto per gli operatori IVA
- fondo per ristoro alle società e associazioni sportive non dilettantistiche
- credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto d’azienda
- cancellazione della seconda rata Imu di dicembre
Contributi a fondo perduto
La bozza dell’Art. 1 rubricato Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive prevederebbe un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva (ai sensi dell’articolo 35 DPR 633/72) e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 1 al decreto.
Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020.
È prevista la possibilità di individuare con ulteriore decreto altri codici ATECO da affincare a quelli già inseriti nell’allegato della bozza di decreto e riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, se che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dai DPCM anti covid.
Il contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra, ai soggetti riportati nell’allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019.
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il ristoro, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.
Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura web e il modello approvati con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020.
Il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato:
- per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo di cui all’art. 25, come quota del contributo già erogato;
- per i soggetti che non ne hanno ancora beneficiato, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5,lett c) dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Le quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell’allegato 1 del decreto.
L’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00.
Per gli operatori del codice ATECO 55, il limite dei 150.000,00 euro si applica per unità produttiva.
Contributi a favore della associazioni e società sportive dilettantistiche
Con la bozza dell’art 3 rubricato Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche al fine di far fronte alla crisi economica delle associazioni e società sportive dilettantistiche determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il “Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche. Il finanziamento del Fondo è determinato nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 ed è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive.
Credito di imposte per i canoni di locazione
Con la bozza dell’art 9 rubricato “Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda” si prevede che per le imprese operanti nei settori riportati nella tabella di cui all’allegato 1 annesso al decreto, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28 del DL. n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, spetti altresì con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre.
La proposta è finalizzata ad estendere ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda al fine di offrire un ristoro e sostenere le imprese, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, dei settori indicati nella tabella allegata, la cui attività, a causa dell’evolversi della situazione epidemiologica, è stata sospesa con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020.
Cancellazione della seconda rata IMU
Con la bozza dell’art. 10 rubricato “Cancellazione della seconda rata IMU ” si prevederebbe secondo la bozza che, ferme restando le disposizioni dell’articolo 78 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020, in considerazione degli effetti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID19, per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) di cui all’articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività indicate nella tabella di cui all’allegato 1 annesso al decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.