L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha fornito nuove indicazioni in merito alle modalità di calcolo per il trattamento sanzionatorio, connesso alla patente a crediti, pari al 10% del valore dei lavori e comunque non inferiore a 6 mila euro e non soggetto alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del modificato decreto legislativo n. 81 /2008.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in merito a quanto sopra chiarisce che il valore dei lavori sul quale calcolare l’importo della sanzione amministrativa, cui vanno incontro imprese e lavoratori autonomi che operano nei cantieri privi di patente e crediti (o di documento equivalente) o con una patente con meno di 15 crediti, è quello riferito al singolo contratto sottoscritto dal trasgressore. Valore da considerarsi al netto dell’IVA.
Naturalmente, nei casi su descritti, sono fatte salve le eventuali misure di sospensione dell’attività imprenditoriale previste e nei casi previsti, la concessione del completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando il valore dei lavori già eseguiti supera il 30% del valore del contratto. Di norma il contratto di appalto/subappalto contiene un capitolato dei lavori affidati ed un costo degli stessi.
Il riferimento economico (per la sanzione amministrativa) al valore dei lavori del singolo contratto di appalto/subappalto sottoscritto dal trasgressore, quale base di calcolo, va a scongiurare il rischio che una azienda (magari artigiana) cui viene affidato ad esempio, un lavoro di modesto valore nell’ordine di poche centinaia di euro, si veda comminare una sanzione relativa all’importo complessivo dei lavori che si riferiscono all’impresa per cui opera del valore di milioni di euro.
Per ogni necessità di chiarimenti e supporti, è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.