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Subcontratti non qualificabili come subappalti – Chiarimenti da parte dell’ANAC

di Unindustria Calabria
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L’ANAC ha fornito chiarimenti sulla gestione dei subaffidamenti e la verifica dei requisiti generali. In particolare, ha chiarito che i subcontratti non qualificabili come subappalti non sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante. A livello normativo, il controllo circa il possesso dei requisiti di ordine generale è stabilito espressamente solo per i contratti di subappalto.

L’Autorità ha evidenziato che in tale fattispecie “in linea generale la stazione appaltante può non procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale”.

Ritiene, invece, necessario che le stazioni appaltanti verifichino il possesso di tutti i requisiti di ordine generale in caso di pagamento diretto ai subcontraenti, se previsto dalla legge di gara. Ciò in ragione del principio generale, che deve sempre trovare applicazione, secondo cui un soggetto destinatario di risorse o di finanziamenti pubblici deve essere moralmente ineccepibile.

Quanto al momento in cui effettuare i controlli, non essendo prevista per i subcontratti una preventiva autorizzazione, si ritiene che gli stessi possano essere effettuati prima dell’erogazione dei relativi pagamenti.

In ogni caso, anche i pagamenti effettuati dall’appaltatore ai subcontraenti sono sottoposti alla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

In particolare, l’ANAC ha indicato quanto segue:

  • ai sensi dell’art. 119, comma 2, del decreto legislativo 36/2023 i subcontratti non qualificabili come subappalti non sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte della stazione appaltante;
  • a livello normativo, il controllo circa il possesso dei requisiti di ordine generale è stabilito espressamente solo per i contratti di subappalto (art. 119, commi 4 e 5, del decreto legislativo 36/2023);
  • ne deriva che – stando al dato letterale della disposizione e tenuto conto che per i subcontratti non sono richiesti gli stessi passaggi formali stabiliti per il subappalto – in tali ipotesi ed in linea generale la stazione appaltante può non procedere alla verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale;
  • l’ANAC ritiene, invece, necessario che le stazioni appaltanti verifichino il possesso di tutti i requisiti di ordine generale in caso di pagamento diretto ai subcontraenti, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 119, comma 11, del decreto legislativo 36/2023. Ciò in ragione del principio generale, che deve sempre trovare applicazione, secondo cui un soggetto destinatario di risorse o di finanziamenti pubblici deve essere moralmente ineccepibile;
  • quanto al momento in cui effettuare i controlli, non essendo prevista per i subcontratti una preventiva autorizzazione, si ritiene che gli stessi possano essere effettuati prima dell’erogazione dei relativi pagamenti;
  • in ogni caso, anche i pagamenti effettuati dall’appaltatore ai subcontraenti sono sottoposti alla legge 13/08/2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Per maggiori approfondimenti e necessità di chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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