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Basta contratti senza gara con la scorciatoia dell’«adesione postuma»

di admin

Basta contratti senza gara giustificati con la necessità di aggregare gli acquisti, attraverso la scorciatoia della cosiddetta «adesione postuma».

Con un comunicato congiunto i presidenti dell’Autorità Anticorruzione, Raffaele Cantone, e dell’Antitrust, Giovanni Pitruzzella, provano a metter un freno al dilagare del fenomeno dei comuni che “aderiscono” all’appalto assegnato da un altro ente locale scegliendo (senza gara) la medesima impresa per eseguire lo stesso compito (più spesso si tratta di servizi) anche nel proprio territorio. Un metodo che non può essere giustificato con gli obblighi di aggregazione della domanda.

La “scorciatoia” dell’«adesione postuma» può essere ammessa solo nel caso in cui le stazioni appaltanti indichino nella clausola del bando di gara «in modo sufficientemente chiaro e omogeneo» alcune condizioni.

La prima è la specificazione delle stazioni appaltanti che potranno «eventualmente aderire». Dunque bisogna indicare prima i nomi di chi si potrà e vorrà accodare al contratto.

La seconda condizione è la precisazione del «valore economico massimo complessivo massimo delle eventuali adesioni ed estensioni consentite».

Questa precisazione oltre a chiarire il valore effettivo dell’affidamento serve anche a calcolare i requisiti speciali da richiedere ai partecipanti.

Il terzo punto riguarda l’indicazione precisa dell’oggetto dell’appalto e il contenuto delle offerte. In modo, che «il confronto concorrenziale si estenda anche alle specifiche prestazioni contrattuali richieste dalle stazioni appaltanti che potrebbero aderire successivamente agli esiti della gara».

Naturalmente l’adesione successiva all’aggiudicazione da parte di un altro ente non può comportare né variazioni del prezzo dell’appalto né delle prestazioni incluse nel contratto siglato a valle del bando originario.

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