7
Secondo la Cassazione, in caso di vizi nel bene oggetto di appalto, al fine di determinare il tipo di risarcimento (mera riparazione dei vizi o rifacimento integrale della struttura) occorre prendere come parametro non solo la percentuale della parte viziata rispetto a quella costruita a regola d’arte, ma piuttosto l’incidenza dei vizi a rendere difficoltoso il godimento del bene e menomare la sua funzionalità.
In questi casi, quindi, l’impresa non deve solo compiere una attività di riparazione delle singole imperfezioni, ma provvedere all’integrale rifacimento dell’intera opera.