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La distanza di 10 metri tra fabbricati con finestre va rispettata anche se uno dei due edifici si trova all’interno di un piano particolareggiato. Lo sottolinea la Cassazione con una recente sentenza, che costringe ad arretrare la costruzione più recente.
Il Decreto Ministeriale del 1968 impone tale distanza per i nuovi edifici che ricadano nelle zone diverse dal centro storico. L’unica eccezione la prevede per gruppi di edifici oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, perché in tal caso prevale il disegno del piano di dettaglio.