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Sismabonus: OK dell’AdE per demolizione e ricostruzione

di Unindustria Calabria

Il “Sismabonus” è ammesso anche in caso di interventi di demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, a condizione che venga mantenuta la volumetria originaria.

Questa la tesi dell’Agenzia delle Entrate contenuta in una recente Risoluzione Ministeriale, che, accogliendo l’orientamento dell’ANCE, precisa altresì, che il “Sismabonus” si applica anche per gli interventi di ricostruzione di edifici già danneggiati dal sisma e accatastati nella categoria F/2 (“unità collabenti”).

Inoltre, trattandosi di intervento di ristrutturazione edilizia, si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%.

Secondo il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici rientrano tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente.

Pertanto, ai fini dell’applicazione della detrazione, è necessario che, dal provvedimento abilitativo dei lavori, risulti che l’opera consista in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione.

L’Agenzia precisa, inoltre, la modalità di ripartizione delle spese tra comproprietari, confermando che, a prescindere dalla quota di proprietà, ciascuno ha diritto alla detrazione in funzione della spesa effettivamente sostenuta, come attestata dal bonifico di pagamento contenente nella causale il richiamo normativo che dà diritto alla detrazione d’imposta, e dall’intestazione delle fatture rilasciate dall’impresa che esegue i lavori.

Inoltre, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui abbia sostenuto le spese. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa (le fatture pagate) siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale.

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