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Il Consiglio di Stato, con recente sentenza, ha chiarito che l’informativa antimafia trova applicazione esclusivamente nel caso di rapporti intercorrenti tra il privato e la Pubblica Amministrazione. Ha quindi escluso che essa possa essere utilizzata nei rapporti tra soggetti privati.
Deve ritenersi quindi illegittima la richiesta circa l’eventuale interdittiva antimafia da parte di un soggetto privato per la stipula di contratti privatistici.