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Superbonus: le ultime risposte dell’Agenzia delle Entrate

di Unindustria Calabria

L’Agenzia delle Entrate si pronuncia nuovamente in via ufficiale sull’applicazione del Superbonus al 110%.

Tra le indicazioni fornite, si segnala che alle cessioni di beni e prestazioni di servizi relativamente a interventi ammessi al Superbonus, eseguiti da istituti autonomi di case popolari (IACP) comunque denominati che optano per il cosiddetto “sconto in fattura”, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, non si applica lo split payment.

L’Amministrazione finanziaria ammette, inoltre, la possibilità di effettuare interventi “trainanti”, e beneficiare conseguentemente delle suddette agevolazioni, anche se i lavori sono effettuati solo su una pertinenza, indipendentemente dalla circostanza che l’intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale, purché questo intervento sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa in materia.

Un’ulteriore tematica affrontata nel documento è quella relativa agli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio. In questa ipotesi, l’Agenzia delle Entrate precisa che le relative spese rientrano nel Superbonus anche se l’intervento è realizzato su uno solo degli edifici che compongono il condominio, a condizione, però, che per l’edificio oggetto di intervento siano rispettati i requisiti dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda e del miglioramento di due classi energetiche.

Il documento di prassi inoltre fornisce l’elenco dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da acquisire al momento in cui viene rilasciato il visto di conformità sulle comunicazioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.

Tuttavia va ricordato che la disciplina dei Superbonus al 110% è al momento oggetto di modifiche da parte del Disegno di Legge di Bilancio 2021, ancora in corso di approvazione definitiva, che ha apportato diverse novità che riguardano la disciplina della detrazione, di cui la Circolare in commento non tiene conto.

In particolare, il potenziamento al 110% delle percentuali di detrazione sarà applicato anche alle spese sostenute sino al 30 giugno 2022 con possibilità, per i condomini, di estensione sino al 31 dicembre 2022 nella sola ipotesi in cui al 30 giugno 2022 sia stato realizzato almeno il 60% dell’intervento. Al potenziamento delle detrazioni esistenti si affianca anche il rafforzamento degli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura, che vengono prorogati dal Disegno di Legge di Bilancio 2021, anche per il 2022.

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