L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato le procedure telematiche per l’invio delle comunicazioni delle opzioni per la cessione o lo sconto relative alle detrazioni per lavori edilizi cosiddette “ordinarie”, diverse dal Superbonus, esercitate entro l’11 novembre 2021 in linea con quanto annunciato nelle FAQ pubblicate sul proprio sito internet lo scorso 22 novembre.
In questa occasione, infatti, è stato chiarito che sono esclusi dai nuovi obblighi “anti frode” (visto di conformità e asseverazione della congruità dei costi) introdotti a partire dal 12 novembre 2021 dal DL “Anti Frodi”, i beneficiari dei bonus “ordinari” (bonus facciate, ristrutturazioni, Eco e Sisma bonus) che, prima di questa data, abbiano ricevuto e pagato le fatture, stipulato gli accordi per la cessione del credito o per lo sconto (con l’annotazione in fattura), senza aver trasmesso la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Di conseguenza, tali soggetti potranno procedere all’invio delle relative comunicazioni utilizzando le nuove procedure, senza obbligo di apporre il visto di conformità (e di ottenere l’attestazione sulla congruità dei costi sostenuti).
Per ogni necessità e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici delle sedi territoriali di Confindustria di appartenenza.