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Bonus edilizi, accolte le istanze Ance: rivista la disciplina della cessione dei crediti d’imposta

di Unindustria Calabria

Per il Superbonus e per i bonus edilizi ordinari, cessione del credito ammessa una sola volta a terzi, con ulteriori due cessioni esclusivamente in favore di banche ed intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e assicurazioni.

Dal 1° maggio 2022, dopo la prima comunicazione di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, no alla cessione parziale del credito d’imposta, ed attribuzione di un codice identificativo univoco, da riportare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Per i lavori di importo superiore a 70.000 euro, accesso limitato ai bonus edilizi alle sole imprese regolari e qualificate che, applicando il contratto collettivo nazionale e territoriale dell’edilizia, garantiscono ai lavoratori adeguate tutele in termini di formazione e sicurezza sul lavoro.

Queste le principali novità del Decreto Legge 25 febbraio 2022, n.13 in vigore dal 26 febbraio 2022.

Il Provvedimento, che è all’esame parlamentare per la conversione in legge in Senato, in sostanza riscrive le regole relative all’opzione per lo sconto in fattura e per la cessione dei crediti corrispondenti ai bonus fiscali per l’edilizia (Superbonus 110%, Bonus ristrutturazione al 50%, Ecobonus e Sismabonus ordinari, Bonus Facciate).

Vengono, così, accolte le istanze dell’ANCE, in relazione sia ad un’ulteriore revisione della disciplina della cessione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi, a valle delle limitazioni introdotte dal Decreto Sostegni Ter, sia alla necessaria qualificazione delle imprese coinvolte negli interventi.

In altri termini, dal 26 febbraio 2022, data di entrata in vigore del Provvedimento, per i bonus fiscali in edilizia sono quindi ammesse tre cessioni (e non già un’unica cessione), dopo le quali il credito può solo essere utilizzato in compensazione.

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