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Se le comunicazioni per lo sconto sul corrispettivo o per la cessione del credito, anche successive alla prima, sono avvenute entro il 16 febbraio 2022, il relativo credito può essere ulteriormente ceduto una sola volta a chiunque e due volte a soggetti “qualificati”.
Le comunicazioni effettuate, invece, dal 17 febbraio 2022 seguono le regole introdotte dal DL Frodi per cui:
- in caso di “sconto in fattura” praticato dal fornitore (impresa che ha eseguito i lavori), sono possibili tre ulteriori passaggi, una cessione a chiunque, e due cessioni a soggetti “qualificati”;
- in caso di cessione del credito, sono possibili due ulteriori passaggi solo a soggetti “qualificati”.
E’ quanto chiarito dall’ Agenzia delle Entrate con una Faq del 17 marzo 2022 pubblicata sul sito proprio per definire i termini dei divieti di cessione dei bonus introdotti dal decreto “Frodi”.