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Attestazione SOA: ANAC conferma l’illegittimità della richiesta di requisiti aggiuntivi negli appalti di lavori sotto i 20 milioni di euro

di Unindustria Calabria
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Vietato richiedere requisiti aggiuntivi relativi all’Attestazione Soa per gli appalti di lavori al di sotto dei 20 milioni di euro. E’ quanto ha ribadito l’Anac con la delibera n. 13 del 21 gennaio 2026 esaminando un caso che trae origine dalla procedura aperta, bandita dalla Regione Basilicata, avente ad oggetto la “Costruzione del Polo Unico della Salute della Città di Lagonegro – Lotto 1”, con un importo a base di gara pari ad euro 14.000.372,70.

Il disciplinare di gara richiedeva all’operatore economico, ai fini della partecipazione, accanto al possesso delle attestazioni SOA, un ulteriore requisito di capacità tecnico – professionale: “aver eseguito, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, almeno un contratto di lavori avente ad oggetto la costruzione, ristrutturazione o ampliamento di un edificio destinato ad uso ospedaliero o sanitario, per un importo pari ad € 10.000.000,00”.

Nella Delibera in esame, l’ANAC ha sottolineato che la richiesta di requisiti aggiuntivi si pone in contrasto con la normativa di riferimento, ovvero l’art. 100, comma 4 del d.lgs. 36/2023, in virtù del quale “Il possesso di attestazione di qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare rappresenta condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione di cui al presente articolo nonché per l’esecuzione, a qualsiasi titolo, dell’appalto”.

L’Autorità rammenta, tra l’altro, che la norma in esame richiede una lettura in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, dell’Allegato II.12 al Codice, in base al quale “Fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 2, comma 6 e 3, l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente allegato costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”.

In ragione del quadro normativo in oggetto, l’ANAC evidenzia come – ferme le disposizioni previste dal Codice per gli appalti di importo superiore a 20.658.000 – l’intento del legislatore sia quello di attribuire all’attestazione SOA la caratteristica dell’autosufficienza, in quanto idonea a comprovare le capacità tecniche e la stabilità finanziaria dell’operatore economico sulla base di una apposita certificazione rilasciata dagli organismi competenti.

Al contempo, l’Autorità richiama il proprio granitico orientamento in materia, ribadendo il principio per cui l’introduzione di requisiti ulteriori all’attestazione SOA, quali fatturato e lavori analoghi, oltre a porsi in contrasto con la disciplina di riferimento, limita la concorrenza, dacché l’aumento delle condizioni di partecipazione “riduce la platea dei potenziali concorrenti o comunque ne rende più complessa la partecipazione” (ex multis Delibera ANAC n. 430 del 5 novembre 2025).

L’ANAC rileva, pertanto, che la previsione della lex specialis concernente la richiesta di un requisito di partecipazione ulteriore all’attestazione SOA deve considerarsi illegittima, ancor di più nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, sia stata inserita nella documentazione di gara a pena di esclusione.

Per maggiori approfondimenti e necessità di chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici della sede Territoriale di riferimento.

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