Home News tematicheAmbiente e energia Pannelli fotovoltaici e centri storici sono compatibili

Pannelli fotovoltaici e centri storici sono compatibili

di Unindustria Calabria

Riteniamo cosa utile informare, ad eventuale beneficio di operatori economici interessati, l’evoluzione giurisprudenziale in materia di fotovoltaico in determinate zone.

Fotovoltaico e centro storico non sono incompatibili. Lo ha ribadito il Consiglio di Stato, che con la sentenza 2808/2025 ha bocciato il divieto della Soprintendenza della Città Metropolitana di Firenze. Il caso del fotovoltaico nel centro storico inizia quando il proprietario di un immobile richiede l’autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione dei lavori di installazione di pannelli fotovoltaici.

La Soprintendenza dà parere negativo in quanto i pannelli fotovoltaici per quantità, visibilità e mancanza di qualunque elemento di mitigazione ambientale risultano incompatibili con il contesto paesaggistico di riferimento e spiega che potrà essere preso in considerazione un progetto che preveda la collocazione dei pannelli in altra parte della proprietà.

L’edificio su cui il proprietario vorrebbe installare il fotovoltaico si trova infatti in una zona che il Regolamento urbanistico comunale della Città di Firenze ha classificato come “tessuto storico o storicizzato prevalentemente seriale-spazio aperto”. Il proprietario propone quindi delle misure di mitigazione, come l’utilizzo di pannelli non riflettenti. I pannelli sarebbero però stati di colorazione scura perché l’utilizzo di pannelli rossi, cioè dello stesso colore dei tetti, consentirebbe un rendimento inferiore.

La Soprintendenza ha nuovamente vietato la realizzazione dell’impianto fotovoltaico nel centro storico e il proprietario ha presentato ricorso. Il Tar, in prima istanza, ha confermato il diniego, ma la situazione è cambiata con l’appello in Consiglio di Stato.

I giudici hanno ricordato che il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce, infatti, un obiettivo di interesse nazionale e che non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni. Secondo il CdS, la presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo.

I giudici ritengono che la soluzione progettuale proposta dal proprietario consenta di minimizzare l’impatto del fotovoltaico sul tetto, che appare armonizzarsi con il contesto circostante.

Secondo i giudici, l’installazione del fotovoltaico sul tetto può essere vietata in modo assoluto solo nella “aree non idonee” individuate dalla Regione, mentre negli altri casi, la compatibilità dei pannelli fotovoltaici sul tetto deve essere esaminata caso per caso.

Sulla base di questi motivi, il Consiglio di Stato ha annullato il diniego.

Le Soprintendenze non possono vietare l’installazione a prescindere, ma devono considerare l’obiettivo del passaggio alle rinnovabili CHE COSTITUISCE ORMAI UN INTERESSE PUBBLICO PRIMARIO CHE NON PUO’ ESSERE SACRIFICATO IN NOME DI UNA TUTELA MERAMENTE ESTETICA DEL PAESAGGIO. TALE IMPOSTAZIONE E’ COERENTE CON L’ORIENTAMENTO TRACCIATO DALLA GIURISPRUDENZA PIU’ RECENTE. SI PENSI ALLA SENTENZA 2242/2022 DELLO STESSO CONSIGLIO DI STATO OPPURE LA DECISIONE DEL TAR MOLISE 391/2021 CHE HANNO VALORIZZATO IL FAVORE LEGISLATIVO PER LE ENERGIE RINNOVABILI EVIDENZIANDO COME IL FOTOVOLTAICO RAPPRESENTI OGGI UN ELEMENTO ORDINARIO DEL PAESAGGIO CONTEMPORANEO. IL MESSAGGIO CHE MERGE CON CHIAREZZA E’ CHE L’INTERESSE ALLA SOSTENIBILITA’ ENERGETICA NON PUO’ PIU’ ESERE CONSIDERATO RECESSIVO RISPETTO ALLA TUTELA PAESAGGISTICA.

Articoli correlati

 Copyright 2016-2024 All Rights Reserved Unindustria Calabria - C.F.: 97081270791